Finanziamenti a breve termine

 

I prestiti a breve termine si ottengono per lo più dagli istituti di credito ordinario, le banche propriamente dette.
Le forme tecniche con cui tali prestiti possono essere concessi sono molteplici ma in sostanza si riconducono a due gruppi:

    • crediti di cassa;

    • crediti di firma.

I crediti di cassa


Col credito di cassa la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro stabilita.
I principali crediti di cassa sono:

• lo scoperto di conto corrente;
• lo sconto del portafoglio commerciale;
• l’anticipo su fatture e su ricevute bancarie.

► Con lo scoperto di conto corrente – o apertura di credito in c/c – la banca tiene a disposizione del cliente una determinata somma di denaro su un conto corrente; in genere l’accreditato può utilizzare il credito a più riprese, purché mantenga un certo equilibrio tra i prelevamenti e le rimesse.
L’apertura di credito può essere:
• allo scoperto, cioè senza garanzia: ovviamente viene concessa solo a clienti con una certa consistenza patrimoniale;
• garantita: viene concessa dalla banca a fronte di una garanzia personale (fidejussione) o reale (pegno, ipoteca).

Lo scoperto di conto corrente è la linea di credito più utilizzata, e anche la più costosa per il cliente. Consiste nella possibilità di utilizzare in qualunque momento ed in qualsiasi modo le somme messe a disposizione dalla banca, di norma senza preavviso e senza particolari obblighi di restituzione in termini temporali. Si tratta sicuramente di una linea di credito comoda per l’impresa. Tuttavia le banche affidanti ne preferiscono un utilizzo moderato e saltuario: in caso contrario tendono a ridurla o a revocarla.

► Lo sconto del portafoglio commerciale consiste nello «smobilizzo» (cioè nella conversione in denaro) dei crediti legati allo svolgimento dell’attività, purché incorporati in un documento di natura cambiaria (cambiali tratte e pagherò, che costituiscono titoli di credito).
Con lo sconto di portafoglio commerciale la banca «sconta» – cioè anticipa – al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto; a sua volta il cliente cede il credito alla banca salvo buon fine(cioè con l’obbligo di restituire alla banca la somma anticipata in caso di insolvenza del debitore).

L’utilizzo delle cambiali nelle operazioni commerciali ha subito nel corso degli anni un progressivo rallentamento, per cause sia di tipo commerciale che di ordine fiscale. Al posto delle cambiali le imprese hanno preferito utilizzare sempre più le ricevute bancarie («Riba»). La ricevuta bancaria è un ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso alla banca del debitore (banca domiciliataria) la quale provvede ad inviargli un avviso di pagamento.  

► Gli anticipi su fatture e ricevute bancarie vengono concessi dalla banca dietro presentazione, come le cambiali, dei relativi documenti. Ma a differenza delle cambiali, le fatture e le ricevute bancarie non sono titoli di credito ma semplicemente documenti che attestano l’esistenza di un credito e, quindi, di un diritto alla riscossione di una determinata somma.
► L’anticipo salvo buon fine (s.b.f.) su fatture commerciali e ricevute bancarie è un’operazione piuttosto diffusa che è andata progressivamente a sostituire lo sconto di cambiali. Ciò però a condizione che il cliente sia ritenuto affidabile: la banca, sulla base di una preventiva analisi delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell’impresa, concede un affidamento e provvede, nei limiti dello stesso, ad accreditare la somma corrispondente al valore dei documenti presentati, riservandosi comunque il diritto di annullare l’accredito in caso di mancata riscossione.

 

I crediti di firma


Col credito di firma la banca si impegna a pagare eventuali debiti del cliente verso terzi. Il cliente che dispone di un credito di firma viene agevolato nell’acquisto di merci o di servizi, in quanto il terzo sa di potersi rivolgere comunque alla banca per il pagamento.
I crediti di firma sono principalmente:

• L’avallo;
• La fidejussione bancaria;
• Il credito documentario e l’accettazione bancaria
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► Con l’avallo la banca garantisce un pagherò emesso dal proprio cliente, o una tratta accettata dallo stesso. La firma della banca garantisce il buon fine dell’effetto, facilitando gli scambi commerciali e l’accesso del beneficiario allo sconto bancario.
► La fidejussione bancaria costituisce il credito di firma per antonomasia, e consiste in una garanzia che la banca rilascia «a propria firma» nell’interesse di un cliente e a favore di terzi. Il creditore ha così la certezza che il proprio credito verrà pagato, se non dal debitore principale, dalla banca che ha sottoscritto la garanzia.
► Il credito documentario riguarda principalmente il commercio con l’estero. Può essere definito come l’impegno scritto e irrevocabile di una banca (emittente) emesso per ordine di un compratore (ordinante) a favore di un venditore (beneficiario) ad effettuare un pagamento contro presentazione di determinati documenti giudicati conformi ai termini e alle condizioni indicate. Assume spesso la forma dell’accettazione bancaria (vedi sotto).
► L’accettazione bancaria consiste in una tratta spiccata da un cliente su una banca, e sottoscritta «per accettazione» da quest’ultima, che assume il ruolo di obbligato principale (sulla base, ovviamente, di accordi presi precedentemente con il cliente). In tal modo il titolo diventa negoziabile sul mercato finanziario. È spesso legata, come accennato in precedenza, ad operazioni di commercio internazionale, in cui la banca assume il ruolo di «garante». In definitiva, questo tipo di strumento risponde sia ad esigenze di tipo commerciale (garantire un venditore estero), sia di tipo finanziario (possibilità di negoziare l’effetto)